Pedofilia e abuso minorile

imageLa nostra Associazione crede e difende i diritti dei bambini e degli adolescenti, così come esposti nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. Abbiamo deciso di promuovere un progetto di contrasto alla pedofilia, ai maltrattamenti e all’abuso sessuale sui minori per promuovere i diritti fondamentali del fanciullo come quello a non ricevere violenze, al benessere, alla salute, all’integrità. In Italia ancora oggi esiste troppa omertà e silenzio nei confronti delle vite spezzate dei bambini vittime di pedofilia e abusi. Per questo dobbiamo tutte e tutti lottare, informare, prevenire ed essere d’aiuto alle vittime.

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Articolo 19                                                                            

 Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura. 

2. Tali misure protettive comprenderanno, all’occorrenza, procedure efficaci per l’istituzione di programmi sociali mirati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d’inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d’intervento giudiziario.

Articolo 34
Gli Stati parti s’impegnano a proteggere il fanciullo conto ogni forma di sfruttamento sessuale e
violenza sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su
piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire:
• a) l’induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
• b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
• c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

La pedofilia è un disturbo del desiderio sessuale e consiste nella preferenza erotica da parte di un soggetto giunto alla maturità genitale per soggetti che invece non lo sono ancora, cioè fino all’età pre-puberale.

L’abuso sessuale su minori è comunemente definito come qualsiasi attività a livello sessuale che un adulto esercita su o con una persona al di sotto dell’età del consenso, ed è considerato un crimine punito penalmente nella maggior parte delle nazioni del mondo.

Ecco cosa prevede il Codice penale in merito alla violenza sessuale su minori:

609 bis Violenza sessuale

Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

609 ter Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

609 quater Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

La pedopornografia è la pornografia (ossia la rappresentazione di atti sessuali) in cui sono raffigurati soggetti in età pre-puberale.

La pedopornografia è un reato, leggi questo articolo.

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